Il manuale operativo diffuso da Unioncamere ha sollevato questioni significative per le società fiduciarie, in particolare per quanto riguarda il mandato fiduciario. Secondo il manuale, i "mandati fiduciari collegati a società fiduciarie" dovrebbero essere iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, e le società fiduciarie dovrebbero comunicare obbligatoriamente tali mandati fiduciari.

La base giuridica di questa conclusione si trova nel decreto ministeriale del 12 aprile 2023, che stabilisce le specifiche tecniche per la comunicazione al registro Imprese dei dati relativi ai titolari effettivi. Tuttavia, va notato che il riferimento ai mandati fiduciari è presente solo nelle premesse di questo decreto, nel contesto delle fonti normative che lo supportano. In particolare, si fa riferimento all'articolo 31, comma 10, della direttiva UE 849 del 2015 (quarta direttiva antiriciclaggio), che richiede agli Stati membri di identificare gli "istituti giuridici" equiparabili ai trust nel loro ordinamento interno. L'Italia ha incluso i mandati fiduciari tra gli istituti equiparabili ai trust.

Va notato che molte società fiduciarie operano principalmente attraverso mandati, sebbene non sempre siano mandati romanistici. Ad esempio, quando una fiduciaria è coinvolta in un trust, essa può agire come trustee, accettando di esercitare le funzioni di amministrazione dei beni in nome del trust. In tal caso, non si tratta di un mandato romanistico, ma piuttosto dell'accettazione di un incarico di trustee.

Inoltre, quando le fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, spesso si tratta di un mandato germanistico, in cui la fiduciaria agisce come mero detentore di un bene o amministratore di beni altrui, senza acquisirne la proprietà sostanziale.

Pertanto, sembra che il riferimento nel manuale Unioncamere debba essere limitato ai casi in cui il mandato attribuito alla fiduciaria abbia le caratteristiche di un mandato fiduciario romanistico. Questa distinzione è importante, poiché il mandato romanistico concede al mandatario una certa discrezionalità, mentre il mandato germanistico prevede un ruolo più passivo da parte del mandatario.

In sintesi, il manuale Unioncamere sembra fare riferimento principalmente ai mandati fiduciari romanistici collegati a società fiduciarie, in conformità con le disposizioni normative vigenti.