Trasformazione in crediti di imposta per gli incapienti in regime de minimis

Proposta di legge che ha l’obiettivo di potenziare l’investimento, anche tramite fondi, in PMI e Start Up innovative sfruttando la leva fiscale. 

L’articolo 1 identifica i destinatari della misura, ovvero le start up e le pmi innovative, facendo riferimento all’attuale disciplina, cioè l’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 per le prime e l’articolo 4 del Dl 3/2015 per le seconde.
L’articolo 2 stabilisce, per gli investimenti in start up e pmi innovative secondo il regime de minimis, che laddove in capo alla persona fisica non vi sia capienza per la detrazione d’imposta, questa non vada perduta, ma sia trasformata in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione nell’attuale periodo d’imposta o nei successivi. Ciò per gli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. Quindi non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi, che, in caso di incapienza, consente la detrazione dell’eccedenza nei tre periodi di imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento. La norma interviene sulla detrazione Irpef in regime de minimis (articoli 29-bis del Dl 179/2012 e 4, comma 9-ter, del Dl 3/2015) per gli
investimenti in start-up e Pmi innovative, sia diretti che operati tramite Oicr, in misura pari al 50% in luogo di quella ordinaria del 30%. Quindi si elimina la previsione dell’articolo 4, comma 5, del Dm 28 dicembre 2020 che consentiva di riportare la detrazione fino a tre anni, in quanto l’eccedenza si trasforma ora in un credito d’imposta che non scade ed è quindi recuperabile. L’articolo 3 interviene sulla detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up e pmi innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. La detassazione è mantenuta solo per gli investimenti con detrazione al 30% e non per quelli in de minimis con detrazione al 50%. Per le pmi innovative aggiunta la condizione che si tratti di pmi non quotate e che non hanno operato in alcun mercato, o vi operano da meno di 7 anni, o necessitano di un investimento iniziale superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Medesima detassazione anche per i redditi di capitale realizzati da persone fisiche che investono in Oicr, residenti in Italia, Ue o See, che investono prevalentemente in start up o pmi innovative. Similmente all’investimento diretto, anche per l’indiretto le quote degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni, e la detassazione riguarda gli investimenti con detrazione al 30% e non anche quelli in de minimis. A fini antiabuso, poi, in caso di reinvestimento entro un anno in start up o pmi innovative (articolo 14, comma 3) l’esenzione è accordata se le partecipazioni cedute erano in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021 e purché le Pmi oggetto di reinvestimento abbiano le condizioni previste dal regolamento comunitario prima citato. È previsto poi che l’esenzione fiscale non si applichi anche alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento. Infine l’articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis) disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera i quater), del Tuf.